Questo dossier risponde a una domanda molto concreta: quali informazioni devono realmente apparire sul flacone e sull'imballaggio di un profumo cosmetico venduto in Francia e nell'Unione europea?
L'etichetta non è solo un elenco INCI. Il regolamento cosmetico europeo disciplina diverse indicazioni obbligatorie, mentre le norme relative alle sostanze profumate allergeniche sono state rafforzate dal regolamento (UE) 2023/1545.
1. Il flacone: quali informazioni bisogna verificare?
Per un profumo cosmetico, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009 disciplina le principali informazioni destinate al consumatore. A seconda del prodotto e della sua presentazione, occorre in particolare verificare:
- il nome e l'indirizzo della persona responsabile nell'Unione europea;
- il contenuto nominale (ad esempio 50 ml);
- la data di durata minima quando la durata è inferiore a 30 mesi, o il simbolo del periodo dopo l'apertura quando sono soddisfatte le condizioni corrispondenti;
- le precauzioni e le avvertenze necessarie per l'uso sicuro del prodotto;
- il numero di lotto o un riferimento che consenta di identificare il prodotto;
- la funzione del prodotto quando non è evidente;
- l'elenco degli ingredienti secondo la nomenclatura regolamentare applicabile.
Per un prodotto fabbricato al di fuori dell'Unione europea, deve essere indicato anche il paese d'origine. In Francia, le informazioni regolamentari destinate al consumatore devono essere presentate in francese secondo le norme applicabili.
2. «Parfum» nell'INCI: perché le materie non sono tutte dettagliate?
Una composizione profumata può generalmente apparire nell'elenco sotto i termini «Parfum» o «Aroma». Ciò non significa che tutte le sostanze odorose possano restare raggruppate sotto questa sola dicitura: alcune sostanze profumate soggette all'obbligo di etichettatura individuale devono apparire separatamente quando superano le soglie regolamentari.
L'elenco INCI deve essere distinto da una formula completa di fabbricazione. L'etichetta informa il consumatore secondo le regole previste dal regolamento; non costituisce necessariamente la divulgazione integrale della formula commerciale.
3. Gli allergeni profumati: cosa cambia nel 2026
Il regolamento (UE) 2023/1545 ha modificato l'allegato III del regolamento cosmetico e rafforzato l'etichettatura individuale di alcune sostanze profumate. La Commissione europea indica che il nuovo dispositivo aggiunge 56 allergeni profumati all'obbligo di etichettatura individuale e aggiorna alcune voci esistenti.
Quando una sostanza interessata supera la soglia applicabile nel prodotto finito, deve essere identificata individualmente nell'elenco degli ingredienti: 0,001% per i prodotti senza risciacquo e 0,01% per i prodotti da risciacquare.
Dal 31 luglio 2026, i prodotti cosmetici che non rispettano questi nuovi requisiti non possono più essere immessi sul mercato dell'Unione. I prodotti immessi sul mercato prima di tale data possono, alle condizioni previste dal regolamento, continuare a essere messi a disposizione fino al 31 luglio 2028.
4. Vedere un allergene sull'etichetta non significa che il profumo sia «pericoloso»
La presenza di una sostanza profumata nell'elenco INCI non è, di per sé, una conclusione sulla sicurezza globale del prodotto. L'obbligo di etichettatura mira in particolare a consentire alle persone già sensibilizzate a determinate sostanze di identificarne la presenza.
La Commissione europea precisa che un allergene profumato dichiarato sull'etichetta non significa che il prodotto sia pericoloso per tutti i consumatori. La valutazione della sicurezza del prodotto finito resta un dispositivo distinto.
5. «Senza allergeni»: una formulazione da maneggiare con prudenza
Una dicitura come «senza allergeni» può essere ingannevole se fornisce una garanzia generale che i dati scientifici o regolamentari non consentono di stabilire. La DGCCRF attira precisamente l'attenzione su questo tipo di asserzione e sulla necessità di poter giustificare le asserzioni cosmetiche.
Bisogna quindi distinguere «alcuni allergeni profumati regolamentati non sono presenti o non superano la soglia di etichettatura» da un'affermazione molto più ampia secondo cui un prodotto sarebbe «senza allergeni».
6. «Naturale», «senza alcol», «ipoallergenico»: l'etichetta non può promettere tutto
Le asserzioni presenti sul flacone, sulla scatola, sulla scheda prodotto o nella pubblicità devono rispettare le regole applicabili alle asserzioni cosmetiche e poter essere comprovate.
La DGCCRF ricorda in particolare che termini come «ipoallergenico» necessitano di una base documentale adeguata e che alcune asserzioni «senza…» possono essere ingannevoli quando conferiscono al prodotto una superiorità che non può essere dimostrata.
7. Flacone, scatola e foglietto illustrativo: dove può figurare l'informazione?
Non tutte le informazioni devono necessariamente stare sul piccolo flacone. Il regolamento prevede modalità diverse a seconda della natura dell'informazione e dei vincoli pratici di presentazione. Alcune indicazioni possono in particolare figurare sull'imballaggio o, quando viene dimostrata un'impossibilità pratica, essere rimandate a un'informazione allegata al prodotto con il simbolo appropriato.
Per un profumo venduto online, bisogna anche distinguere l'etichetta fisica dalle informazioni presentate prima dell'acquisto. La DGCCRF ricorda che le informazioni diffuse online devono consentire al consumatore di accedere alle caratteristiche essenziali richieste.
8. Esempio di lettura di un profumo orientale
Immaginiamo un flacone che indica una composizione profumata e un elenco INCI che comprende in particolare alcol, profumo e diverse sostanze profumate individuali. Non bisogna interpretare questo elenco come una piramide olfattiva: risponde a una logica regolamentare di identificazione degli ingredienti.
Allo stesso modo, la presenza di un nome commerciale come «oud», «muschio», «rosa» o «ambra» sulla faccia anteriore non prova di per sé che una materia naturale corrispondente costituisca un ingrediente identificabile sotto questa stessa forma nella formula. La parte marketing e l'elenco regolamentare non hanno lo stesso ruolo.
9. Checklist di controllo di un'etichetta
- Identificare la persona responsabile e il suo indirizzo nell'Unione.
- Verificare il contenuto nominale.
- Verificare la durata e il simbolo appropriato a seconda del caso.
- Controllare il lotto o il riferimento di tracciabilità.
- Verificare le precauzioni d'uso e le avvertenze.
- Controllare la funzione del prodotto se non è evidente.
- Rileggere tutto l'elenco INCI.
- Verificare gli allergeni profumati secondo l'allegato III e le soglie applicabili.
- Per un prodotto importato, verificare il paese d'origine.
- Controllare la coerenza tra formula, valutazione di sicurezza, dossier prodotto, etichetta e informazioni online.
10. IFRA e INCI: due documenti, due funzioni
Un certificato o documento IFRA relativo a una composizione profumata non sostituisce l'etichetta regolamentare del prodotto finito. Allo stesso modo, l'elenco INCI non sostituisce la valutazione della sicurezza o il dossier informativo sul prodotto.
Per comprendere la separazione dei ruoli, consultate IFRA vs regolamentazione europea: comprendere chi fa cosa e Immettere un profumo sul mercato europeo: sicurezza, dossier prodotto e responsabilità.
Da ricordare
Per un profumo cosmetico venduto in Francia, l'etichetta deve consentire di identificare il prodotto, le sue responsabilità, la sua quantità, la sua tracciabilità, le sue precauzioni e i suoi ingredienti secondo il quadro europeo. Dal 31 luglio 2026, i nuovi requisiti di etichettatura individuale degli allergeni profumati devono essere presi in considerazione per i prodotti immessi sul mercato di recente.
Il miglior riflesso è leggere l'elenco INCI come un'informazione regolamentare, e non come una trascrizione della piramide olfattiva o della ricetta completa.
Fonti di riferimento
- EUR-Lex — Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2023/1545
- Commissione europea — Etichettatura degli allergeni profumati
- DGCCRF — Etichettatura dei prodotti cosmetici
- DGCCRF — Asserzioni «senza» nei prodotti cosmetici
Nella stessa biblioteca
Regolamentazione dei profumi in Francia e nell'Unione europea · IFRA vs regolamentazione europea · Immettere un profumo sul mercato europeo · Sicurezza di un profumo
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