Immettere un profumo sul mercato europeo: sicurezza, dossier del prodotto e responsabilità

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Mettre un parfum sur le marché européen : sécurité, dossier produit et responsabilités

Mettere un profumo sul mercato europeo non consiste semplicemente nell'importare un flacone ed etichettarlo. Per un profumo cosmetico, il regolamento europeo (CE) n. 1223/2009 disciplina in particolare la sicurezza, la persona responsabile, il dossier informativo, la notifica CPNP, la fabbricazione e l'informazione al consumatore.

1. Prima domanda: il prodotto è un cosmetico?

Un profumo destinato a profumare il corpo rientra generalmente nel quadro europeo dei prodotti cosmetici quando la sua funzione corrisponde alla definizione normativa di cosmetico. La qualificazione deve tuttavia essere verificata in base alla presentazione, alla composizione, alla funzione dichiarata e alle modalità di utilizzo del prodotto.

2. La persona responsabile

Prima dell'immissione sul mercato, un prodotto cosmetico deve avere una persona responsabile stabilita nell'Unione europea. Questa persona si assume la responsabilità normativa della conformità del prodotto.

3. La relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico

Prima dell'immissione sul mercato, il prodotto deve essere stato sottoposto a una valutazione della sicurezza e deve essere redatta una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

4. Il dossier informativo sul prodotto

La persona responsabile conserva un dossier informativo sul prodotto (DIP/PIF). Esso comprende, in particolare, la descrizione del prodotto, la relazione sulla sicurezza, il metodo di fabbricazione e gli elementi relativi alle buone pratiche di fabbricazione. Il dossier deve essere conservato per dieci anni dalla data in cui l'ultimo lotto del prodotto è stato immesso sul mercato.

5. La notifica CPNP

Prima dell'immissione sul mercato, le informazioni richieste devono essere trasmesse elettronicamente alla Commissione europea tramite il Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).

6. Le composizioni profumate

Un profumo contiene generalmente una composizione profumata composta da numerose sostanze. Il dossier di sicurezza deve permettere di valutare la composizione e i rischi legati all'esposizione.

7. La fabbricazione e le buone pratiche

La fabbricazione dei cosmetici deve rispettare le buone pratiche di fabbricazione. Il regolamento europeo stabilisce tale obbligo e prevede una presunzione di conformità quando la fabbricazione segue le norme armonizzate pertinenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8. L'etichettatura

Il flacone e il suo imballaggio devono fornire le informazioni previste dal regolamento: in particolare la persona responsabile, la quantità nominale, la durata o il periodo dopo l'apertura a seconda dei casi, le precauzioni d'impiego pertinenti, il numero di lotto, la funzione del prodotto quando non è ovvia e l'elenco degli ingredienti.

Per le composizioni profumate, devono essere prese in considerazione anche le regole di etichettatura delle sostanze allergeniche, in particolare a seguito delle evoluzioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/1545.

9. Importare un profumo da un paese extra-UE

Quando un profumo viene importato da un paese terzo, la questione della persona responsabile nell'Unione diventa centrale. Il paese d'origine deve inoltre essere comunicato quando il regolamento lo richiede. Importare un prodotto già venduto legalmente nel suo paese d'origine non significa quindi automaticamente che possa essere commercializzato così com'è nell'Unione europea.

10. Il ruolo del distributore

Il distributore non ha esattamente le stesse responsabilità della persona responsabile. Deve in particolare agire con diligenza e verificare alcuni elementi normativi prima di rendere disponibile il prodotto. Il regolamento prevede anche obblighi di tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

11. Le indicazioni di marketing

Le frasi utilizzate per presentare un profumo non sono totalmente libere. Le indicazioni cosmetiche devono essere conformi al quadro europeo applicabile e non devono creare un'impressione ingannevole sulle caratteristiche del prodotto.

12. IFRA e diritto europeo: due livelli diversi

Gli standard dell'IFRA svolgono un ruolo importante nell'industria della profumeria, in particolare per alcune restrizioni e raccomandazioni relative alle composizioni profumate. Essi non sostituiscono tuttavia il regolamento europeo sui cosmetici.

13. Una checklist prima della commercializzazione

Fase Domanda da verificare
Qualificazione Il prodotto rientra effettivamente nel quadro cosmetico?
Persona responsabile È stata designata una persona responsabile nell'UE?
Formula La composizione rispetta le restrizioni applicabili?
Sicurezza Sono state stabilite la valutazione di sicurezza e la relazione richiesta?
DIP/PIF Il dossier informativo è completo e accessibile?
Fabbricazione Le buone pratiche di fabbricazione sono documentate?
Etichettatura Le indicazioni normative sono presenti e corrette?
CPNP La notifica è stata effettuata prima dell'immissione sul mercato?
Tracciabilità I fornitori, i lotti e i flussi di distribuzione possono essere identificati?
Post-vendita Esiste un sistema per gestire reclami, incidenti e misure correttive?

14. Cosa cambia per un marchio di profumo orientale

Per una casa o un distributore di profumeria orientale, la difficoltà supplementare può derivare dalla diversità dei fornitori, delle composizioni profumate, degli oli, degli attar e dei prodotti importati. L'origine «araba», «indiana» o «orientale» non è una categoria normativa in sé: sono il prodotto commercializzato nell'Unione europea, la sua formulazione, il suo utilizzo, la sua etichettatura e la sua catena di responsabilità a determinare gli obblighi applicabili.

Da ricordare

L'immissione sul mercato europeo di un profumo cosmetico si basa su una catena coerente: qualificare il prodotto → designare la persona responsabile → valutare la sicurezza → costituire il dossier prodotto → verificare la fabbricazione e l'etichettatura → notificare il prodotto → assicurare la tracciabilità e la sorveglianza dopo l'immissione sul mercato.

Fonti di riferimento

  • EUR-Lex — Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici
  • Commissione europea — Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)
  • Commissione europea — documentazione sul quadro normativo dei prodotti cosmetici
  • Regolamento (UE) 2023/1545 relativo all'etichettatura delle sostanze allergeniche contenute nei profumi nei prodotti cosmetici

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